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Cassazione: nulla la CTU se il consulente ha acquisito documenti non prodotti dalle parti

La Cassazione mette un freno ai consulenti tecnici d'ufficio che, con troppa disinvoltura, acquisiscono dati e documenti che non fanno parte del processo non essendo stati prodotti nei termini dalle parti. 
I Consulenti del giudice, spiega la Corte (sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015 della terza sezione civile), non si possono sostituire alle parti perché ciò andrebbe a violare i termini previsti per il deposito di documenti.
Così la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto un ricorso in cui si lamentava che la corte d'appello aveva ingiustamente dichiarato nulla la consulenza tecnica d'ufficio che aveva acquisito una serie di documenti comprovanti i costi di alcuni lavori perduti e i relativi quantitativi.
Secondo la Cassazione però la corte d'appello ha deciso correttamente di non avvalersi delle risultanze della consulenza tecnica perché i documenti acquisiti dal CTU erano stati a lui trasmessi da una delle parti in violazione dei termini previsti per la produzione documentale.  È corretta quindi la pronuncia di nullità della consulenza tecnica d'ufficio e la inutilizzabilità della stessa e di tutto il materiale acquisito.

Come si legge nel testo della sentenza, il ricorrente aveva fatto riferimento a un principio affermato dalla stessa Cassazione secondo cui "al consulente tecnico è consentito acquisire aliunde i dati necessari per svolgere laccertamento affidatogli (Cass. n. 1901 del . 2010 ed altre)". 
Ma, come spiega la corte,  "è errata l'interpretazione che la ricorrente dà al suddetto principio di diritto in ordine alla possibilità del consulente di acquisire aliunde la documentazione necessaria per elaborare la consulenza. 
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purchè ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010). E tuttavia occorre chiarire entro che limiti è legittimo lesercizio di tale facoltà da parte del consulente e quali siano i dati, le notizie, i documenti che egli può acquisire aliunde. Il criterio guida è che si tratta di un potere funzionale all'esplemento dell'incarico affidato, che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio".
In buona sostanza il potere di attingere ad dati estranei al processo viene legittimamente esercitato "in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l'indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette (può trattarsi, esemplificativamente, di delibere comunali dalle quali estrarre il coefficiente per determinare il canone di locazione, documentazione relativa ai piani regolatori, dati riscontrabili relativi al valore dei terreni espropriati per verificare che lindennità di esproprio sia stata correttamente quantificata)". 
Il consulente, nel rispetto del contraddittorio, potrà anche acquisire documenti non prodotti che risultino indispensabili all'accertamento di una situazione di comune interesse come ad esempio gli atti di frazionamento che servono ad individuare il confine tra due fondi.
Il consulente tecnico d'ufficio infine, conclude la corte, può acquisire "dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire loro di verificarne l'esatto e pertinente prelievo". 
In buona sostanza l'acquisizione da parte del CTU di dati e documenti che non si trovano nei fascicoli di parte può avere l'unica funzione di riscontro e di verifica rispetto alle allegazioni delle parti.

Fonte: StudioCataldi.it

 

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